Con l’art.10 della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio, meglio nota come “Legge Biagi”, le imprese turistiche sono tenute “all’integrale rispetto degli accordi e contratti nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con la circolare n. 4/2004 del 15 Gennaio 2004, il Ministero del Lavoro, sembra ridimensionare la portata dell’art. 10 della legge in questione, subordinando “il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi”. Viene ribadito, comunque, il carattere dell’obbligo di contratto dell’adesione agli enti bilaterali così come stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione, “la quale aveva ritenuto che le clausole prevedenti l’adesione ai suddetti enti non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo, invece considerarsi come clausole meramente OBBLIGATORIE (…). Tale interpretazione deve, ancora oggi, ritenersi vincolante “.
Le aziende, dunque, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Turismo versano un contributo dello 0,40% calcolato sulla paga base e contingenza per ogni dipendente (per 14 mensilità); tale somma è equamente ripartita per lo 0,20% a carico del datore di lavoro e per lo 0,20% attraverso una trattenuta sullo stipendio secondo quanto previsto dall’art. 20, co 1.
In base alla convenzione tra l’INPS e l’ENBT (Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo) per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti Bilaterali del Turismo, i datori di lavoro possono versare le somme dovute all’EBTU Abruzzo tramite modello F24, indicando negli appositi campi previsti dalla sezione INPS quanto segue:
campo “causale contributo”: il codice EBTU;
campo “codice sede”: il codice della sezione INPS territorialmente competente;
campo “matricola INPS”: la matricola INPS dell’azienda interessata;
a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l’importo del contributo dovuto.